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OLYMPIALEX REVIEW


N°03/2024












INDICE DEI CONTENUTI

PARTE I - KICK OFF

SPORTWASHING (di Angela Busacca)

PARTE II - STRUMENTI

LA NOZIONE DI LAVORO SPORTIVO DOPO I CORRETTIVI (DD.LGS NN. 163/2022 E 120/2023) (di Tiziana Vettor)

PARTE III - FOCUS

IL MERCHANDISING SPORTIVO E L’USO ALTERNATIVO DEI SEGNI DISTINTIVI (di Stefano Carabetta)
LE IMPLICAZIONI DELLA BUONA FEDE E IL PROBLEMA DELLE MORALITY CLAUSES NEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE SPORTIVA (di Eleonora Jacovitti)


ABSTRACT E KEYWORDS

SPORTWASHING (di Angela Busacca)
Abstract: Il termine sportwashing si riferisce a pratiche di utilizzazione strumentale dei grandi eventi sportivi internazionali per coprire situazioni di criticità legate al mancato rispetto dei diritti umani o alle discriminazioni esistenti in uno Stato che propone una immagine di filantropia legata ai valori dello sport.
Il ripetersi di scelte improntate all’ottica di mercato ed al prevalere delle logiche commerciali legate alla dimensione economica dello spettacolo sportivo, quindi dello sport ad alto livello in grado di attrarre pubblico, broadcaster ed investitori, porta ad ingenerare una sorta di cortocircuito dal momento che lo sport, ormai unanimemente considerato un diritto della persona e qualificato (proprio) in termini di diritto umano dalla stessa Carta Olimpica verrebbe piegato ad esigenze che si pongono, invece, in contrasto, seppur indiretto, con altri diritti umani.
Il kick-off di apertura di questo fascicolo propone una veloce riflessione sulle implicazioni delle pratiche di sportwashing e su quello che ne è considerato l’esempio, cioè il Campionato Mondiale di calcio maschile del 2022, disputato in Qatar.

“Sportwashing” became now a common word referred to practices of instrumental use of major international sporting events to cover up critical situations linked to failure to respect human rights or to discrimination existing in a State that proposes an image of philanthropy linked to the values of sport.
Continuing with choices based on a market perspective and on the prevalence of commercial logics linked to the economic dimension of sporting events, therefore of high-level sports able to attract the public, broadcasters and investors, leads to generating a sort of short circuit. Sport, now unanimously considered a right of the person and qualified (precisely) in terms of human right by the Olympic Charter itself, may be bent to needs that are, instead, in contrast with other human rights, albeit indirectly.
The opening “kick-off” of this issue offers a quick reflection on the implications of sportswashing practices and on the major example of this: the 2022 Men’s Football World Cup, held in Qatar


Keywords: Grandi eventi sportivi – Propaganda – Economia e Turismo - Immagine internazionale – Diritti Umani (violazione dei)

Major sporting events – Propaganda – Economy and Tourism – International image – Human rights (violation of)

LA NOZIONE DI LAVORO SPORTIVO DOPO I CORRETTIVI (DD.LGS NN. 163/2022 E 120/2023) (di Tiziana Vettor)
Abstract: Il saggio analizza la figura generale di lavoro sportivo ai sensi del D.lgs n. 36/2021, e successive modifiche. In proposito, emerge in primo luogo un’elenco di figure soggettive, quali quelle dell’atleta, dell’allenatore, dell’istruttore, del direttore tecnico e del direttore sportivo, del preparatore atletico e del direttore di gara. A seguire, la legge delegata del 2021 individua la figura di che trattasi in base al requisito oggettivo dello svolgimento dell’attività sportiva verso un corrispettivo, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico. Inoltre, rientra nella definizione in esame ogni altro tesserato che svolge a titolo oneroso le mansioni ritenute necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva sulla base dei Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche Paralimpiche, approvate con decreto ministeriale. Infine, nel saggio si fa riferimento ai soggetti destinatari della prestazione di lavoro nonché alle ipotesi che esulano dalla nozione di lavoro sportivo..

The essay analyses the general figure of sport work under Legislative Decree no. 36/2021, and subsequent amendments. In this regard, first of all, a list of sports workers, such as those of athlete, the coach, the instructor, the sports director, the athletic trainer and the competition director. Subsequently, the rule identifies the figure in question based on the objective of carrying out sporting activity for a fee, without any distinction of gender and regardless of the professional or amateur sector. Furthermore, the definition in question includes who carries out, for e fee, the tasks deemed necessary for the performance of sports activities on the basis of the technical regulations of the National Sports Federation and the Associated Sports Disciplines, including Paralympic, approved by minister decree. Finally, the essay analyses the subjects to whom the work is provided as well as to the cases that exempt of the definition of sports works.

Keywords: Lavoratori sportivi - definizione – lavoratori – destinatari delle prestazioni di lavoro

Sports workers – definition – professional sector – amateur sector - administrative work and exclusion from sports work

IL MERCHANDISING SPORTIVO E L’USO ALTERNATIVO DEI SEGNI DISTINTIVI (di Stefano Carabetta)
Abstract: Il contratto di merchandising è un tipico esempio del diritto quale fenomeno che origina dal basso ossia dai concreti fatti della vita quotidiana. Si tratta di un contratto socialmente tipizzato che conosce tante declinazioni quanti sono i diversi oggetti che lo stesso può avere (coorporate, character, personality), da tenere distinto rispetto a talune figure contrattuali affini (quali ad esempio la licenza d’uso e la sponsorizzazione). L’operazione negoziale, che ha avuto origine ed ampia diffusione nel settore sportivo, deve essere vagliata in termine di meritevolezza degli interessi tutelati alla luce dell’intero sistema, specie allorquando oggetto della cessione del contratto sia l’immagine o altri aspetti connessi alla persona umana.

Merchandising is a typical example of law as a phenomenon that originates from below, id est from the concrete facts of everyday life. It is a socially typified contract that has as many declinations as the different objects that it can have (corporate, character, personality), to be kept distinct from certain similar contractual figures (such as, for example, the licensing and sponsorship). The contract, which originated and spread widely in the sports sector, must be evaluated about the interests protected in the light of the entire normative system, especially when the object of the contract is the image or other aspects connected to the human person.

Keywords: uso alternativo diritto - persona umana – merchandising

alternative use right - human person – merchandising

LE IMPLICAZIONI DELLA BUONA FEDE E IL PROBLEMA DELLE MORALITY CLAUSES NEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE SPORTIVA (di Eleonora Jacovitti)
Abstract: Nei contratti di sponsorizzazione sportiva, la buona fede riveste un ruolo particolarmente significativo, garantendo, ora con l’imposizione di condotte aggiuntive, ora con una lettura più contenuta di quelle previste, la piena e soddisfacente realizzazione degli interessi delle parti. Per tale ragione, è utile indagare i possibili inadempimenti dello sponsee, analizzando in particolare le implicazioni delle vicende che lo riguardano – quali gli insuccessi sportivi o le sanzioni disciplinari – sul piano del rispetto degli obblighi contrattuali. La varietà di situazioni che possono influenzare il ritorno pubblicitario auspicato dallo sponsor ha portato, nel tempo, alla creazione di contratti sempre più dettagliati e complessi, con la previsione di clausole volte a mitigare i rischi e a precisare gli impegni reciproci. In tale contesto, particolarmente discusse sono le pattuizioni che attribuiscono il diritto di recesso o di risoluzione del contratto nell’ipotesi di comportamenti dello sponsee che non riguardino la pratica sportiva e che non siano configurabili come reati, creandosi in tal caso delle evidenti tensioni tra autonomia privata e protezione della persona.

In sports sponsorship contracts, good faith plays a particularly significant role, ensuring, at times through the imposition of additional conduct requirements, and at other times through a more restrained interpretation of those already stipulated, the full and satisfactory realization of the parties’ interests. For this reason, it is useful to investigate possible contractual breaches by the sponsee, particularly analyzing the implications of events affecting them –such as sports failures or disciplinary sanctions– in terms of compliance with contractual obligations. The variety of situations that can influence the return on investment expected by the sponsor has, over time, led to the creation of increasingly detailed and complex contracts, including clauses aimed at mitigating risks and clarifying mutual commitments. In this context, particularly debated are the provisions that grant the right to withdraw from or terminate the contract in the event of conduct by the sponsee that does not pertain to sporting activity and does not constitute a criminal offense, thereby creating evident tensions between private autonomy and the protection of personality rights.

Keywords: giudice sportivo - competenza - potere disciplinare - sanzioni - contrasto giurisprudenziale

sport judge - jurisdiction - disciplinary action - sanctions - jurisprudential contrast

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